Vendita
Per la vendite di materiale pirico declassificato e/o di libera vendita occorre munirsi soltanto della licenza comunale – Tabella XIV. Non necessita di licenza prefettizia di cui all’art.47 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n°773), in quanto non trattasi di materiali esplodenti ai sensi del D.M. 4 aprile 1973 posto in nota all’allegato “A” al Regolamento per l’esecuzione del citato Testo Unico (R.D. 6 maggio 1940 n°635). Si fa presente che qualora il quantitativo complessivo di questi prodotti è uguale o superiore a 50 quintali, occorre richiedere il Certificato di Prevenzione incendi poichè si ricadrebbe nell’attività n°43 (deposito di materiale cartaceo superiore ai 50 quintali) elencata nel D.M. 16/2/82 e soggetta al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
ARTICOLI PIRICI DI IV E V CATEGORIA
ARTICOLI PIRICI DI IV E V CATEGORIA
Tutti gli articoli pirici di IV e V categoria sono stati così classificati dalla “Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili” dal Ministero degli Interni. E’ cosa indispensabile ed obbligatoria che tutti gli articoli di IV e V categoria presentino le seguenti caratteristiche sulla confezione: -etichetta con la denominazione (di fantasia) dell’articolo, -numero di classificazione (IV o V categoria), -nome del produttore se l’articolo è prodotto in Italia, -nome dell’importatore se trattasi di prodotti esteri, -modo d’uso in lingua italiana. La vendita degli articoli di IV e V categoria è vietata ai minori di 18 anni
ARTICOLI DI IV CATEGORIA:
Sono fuochi d’artificio sottoposti alle norme di vendita e immagazzinaggio come da T.U. di P.S. . Per i rivenditori è obbligatorio il registro di carico/scarico vidimato dalla Prefettura e per il trasporto, nei limiti di 20 Kg, non occorre licenza di trasporto, mentre è necessaria oltre tale limite.
ARTICOLI DI V CATEGORIA:
Con l’adeguamento dell’ art. 55 legge 25/01/2006 n°29 pubblicata con la G.U. n° 32 dell’ 08/02/2006 supplemento ord. n° 34 si evince che il materiale esplodente di V categoria gruppo C può essere venduto a tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che mostrino copia di un documento di riconoscimentoin corso di validità annullando così le vecchie disposizioni che prevedevano l’esibizione del porto d’armi per l’acquisto della V categoria gruppo C.
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a detenere un registro in cui annotare qualsiasi tipo di operazione effettuate con gli esplodenti e le munizioni e devono altresì comunicare i nomi degi acquirenti, le copie dei titoli abilitativi all’acquisto e le quantità vendute a questi ultimi dei suddetti materiali in modo mensile all’ufficio di Polizia competente per territorio.
CIRCOLARE DEL MINISTERO
MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A. MASS(1) – (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) -Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’ incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S
Sono pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.
Al riguardo son state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile armonizzare ed unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle Autorità interessate, ferma restando la normativa in materia di pubblici spettacoli.
Disposizioni generali
A) Disposizioni generali
1. Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.
La licenza per l’accensione di fuochi artificiali ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S. può essere rilasciata dall’Autorità di Pubblica sicurezza a:
– un pirotecnico. Tale è l’imprenditore cui è affidato l’allestimento e l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l’abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. E’ esonerato dall’acquisizione del nulla osta all’acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l’approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;
– un dipendente del pirotecnico, anch’egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico (per esempio nel caso in cui il pirotecnico assuma l’allestimento e l’esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti);
– chiunque sia in possesso dell’abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l’allestimento e l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico.
In tal caso, si rende necessario il nulla osta all’acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.
Nel caso l’autorizzazione all’accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di cui all’art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini comunitari la capacità tecnica può invece essere provata anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.
Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d’ora in avanti,può essere coadiuvato nell’allestimento e nell’esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici. il titolare)
2. Verifica dei siti
L’autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l’accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell’idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si invitano le suddette Autorità di P.S. a valutare l’opportunità di richiedere parere alla Commissione Tecnica Provinciale (d’ora in avanti, la C.T.P.) per le sostanze esplodenti di cui all’art. 49 T.U.L.P.S. in base all’entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.
Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell’art. 86 Reg. T.U.L.P.S. (che riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni consultive in materia di esplosivi competenza “anche per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la pubblica incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli esplosivi”), esprime il proprio parere, dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.
Per agevolare la C.T.P. nell’assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare, negli ambiti di propria competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di darne comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.. Così individuati i siti ed esperito il sopralluogo a cura della C.T.P., l’Autorità locale di P.S. non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo l’Autorità locale di P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi.
3. Artifici impiegabili
Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell’Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973.
Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell’Autorità locale di P.S. che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.
Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:
– fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un’altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.
– fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);
Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:
– artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
– artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm.
Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l’altezza che gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma, in linea di principio, si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più sicuro sia il funzionamento dell’artificio dopo l’apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dall’Autorità locale di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verifichino sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.
Il titolare dovrà rilasciare all’Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell’accensione.
4. Mortai
I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più aperture.
I mortai inoltre:
– devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l’altezza necessaria per il corretto funzionamento;
– devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
– possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;
– i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.
Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).
Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all’Autorità di P.S. autocertificazione circa l’idoneità all’ impiego degli stessi al momento dell’accensione.
5. Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all’accensione
L’accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:
– micce: il titolare deve assicurare agli addetti all’accensione adeguate condizioni di sicurezza;
– centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall’area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all’accensione siano protetti da un adeguato riparo;
– radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.
6. Disposizioni complementari riferibili all’Autorità locale di P.S.
L’Autorità locale di P.S. che rilascia la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. deve:
– verificare l’affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell’attività dell’accensione di fuochi artificiali;
– prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;
– esigere dal richiedente l’esibizione delle autorizzazioni attestanti la disponibilità d’uso dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
– prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle valutazioni della C.T.P., misure specifiche di prevenzione incendi, richiedendo altresì adeguati presidi sanitari in relazione all’afflusso di pubblico;
– individuare ed indicare al titolare l’area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì, a mente dell’art. 9 T.U.L.P.S., che gli allestimenti particolarmente complessi che non possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all’imbrunire: in questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell’automezzo (opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell’area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari giurate;
– disporre, a mente dell’art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) l’automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
– disporre, a mente dell’art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare.
A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione ed in parziale deroga a quanto disposto con circolare n. 559/C.16718.XVC.MASS(19) del 3.8.1988 ad oggetto “Trasporto di esplosivi di II e III categoria (…)”, il rilascio dell’autorizzazione al trasporto dei materiali pirotecnici non impiegati per annullamento dello spettacolo pirotecnico – attestato dall’Autorità locale di P.S. con propria dichiarazione – dal luogo ove avrebbero dovuto essere impiegati ad un deposito autorizzato o al deposito di provenienza, compete al Prefetto del luogo da cui detti materiali furono spediti. Tale Autorità quindi autorizza con unico provvedimento sia il trasporto del materiale pirotecnico al luogo di impiego, sia l’eventuale trasporto a deposito nel caso di mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico. A tal fine, la dichiarazione dell’Autorità locale di P.S. che attesta il mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta al trasporto di cui all’Allegato C, Capitolo I n. 2 Reg. T.U.L.P.S., e deve accompagnare tale trasporto;
– disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte, rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del materiale non impiegato verso il deposito;
– verificare che, nel caso in cui l’accensione di fuochi abbia luogo nei porti e nelle località di sosta e transito delle navi, sia rilasciata la complementare autorizzazione del Comandante del porto, ai sensi dell’art. 80 Codice della navigazione.
B) Disposizioni in ordine alla sicurezza
1. Area di sparo
E’ l’area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.
L’area di sparo:
– deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
– in ogni caso deve esservi vietato l’accesso del pubblico;
– gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.
2. Distanza di sicurezza
E’ la distanza dall’area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:
– fuochi a terra:
(a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane ecc.):30 m
(b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: 40 m
(c) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: 50 m
– fuochi aerei:
(a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m
(b) artifici cilindrici e razzi se di calibro:
– fino a 110 mm: 100 m
– superiore a 110 mm e fino a 130 mm: 150 m
– superiore a 130 mm e fino a 210 mm: 200 m
(c) artifici sferici se di calibro:
– fino a 130 mm: 100 m
– superiore a 130 mm e fino a 220 mm: 150 m
– superiore a 220 mm e fino a 400 mm: 200 m
Si richiama l’attenzione sulla necessità che ove sia consentita l’accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.
3. Zona di sicurezza
È lo spazio posto tra l’area di sparo e le zone aperte al pubblico.
Nella zona di sicurezza:
– non è consentito l’accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
– può invece sostarvi un’aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell’area di sparo in caso di incidente;
– gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.
4. Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico
In presenza di vento il titolare dovrà valutare l’opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l’orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti più sopra indicati.
Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un’accurata bonifica dell’area di sparo e delle zone adiacenti per l’individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di P.S.
C) Disposizioni conclusive
La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:
– XV.H.4/3886 del 25.10.1910;
– 559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;
– 559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;
– 559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;
– 559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2001
(G.U. del 2 febbraio 2001, n. 27)